Decreto PNRR 4 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

Decreto PNRR 4 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

Il 2 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19, o Decreto PNRR 4, che contiene «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e si esprime anche in materia di salute e sicurezza e di regolarità dei rapporti di lavoro.

Decreto PNRR 4: gli incentivi previsti

Il Decreto estende i requisiti per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, includendo anche il rispetto delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Decreto dispone inoltre che, nei casi in cui, in sede d’ispezione, non si rilevino violazioni o irregolarità in tali ambiti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilasci al datore di lavoro un attestato e lo inserisca in un’apposita lista di conformità sul proprio sito. Acquisendo l’attestato, l’organizzazione non sarà soggetta per 12 mesi a nuove ispezioni analoghe, a esclusione delle verifiche in ambito di salute e sicurezza.

Novità in ambito di appalti

Appaltatori e subappaltatori sono tenuti a riconoscere ai lavoratori impiegati nell’appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali maggiormente applicati nel settore e nella zona.

Inoltre, il regime di solidarietà (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003) vigente tra committente, appaltatore e (eventualmente) subappaltatore, si applica anche in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Sanzioni penali per interposizione illecita

Il Decreto PNRR 4 rafforza la sanzione penale in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Nei casi di violazione reiterata o qualora venga constatata l’intenzione specificamente fraudolenta della somministrazione, finalizzata a eludere norme inderogabili di legge o di CCNL, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di utilizzo.

Sono inoltre previste sanzioni penali ed economiche in caso di esercizio abusivo delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, e confermate le sanzioni preesistenti per le attività di intermediazione non autorizzate e per i casi di sfruttamento minorile.

In caso di recidiva nei tre anni precedenti, per il datore di lavoro è previsto un aumento delle ammende del 20%, per un importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

Lavoro sommerso: sanzioni previste dal Decreto PNRR 4

Aumenta la cosiddetta maxisanzione prevista per il lavoro irregolare o in caso di mancata comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro.

L’importo, in questa ipotesi, è da riparametrare in base alla durata dell’illecito. Nello specifico, in caso di impiego del lavoratore:

  • fino a 30 giorni, l’importo è compreso tra 1.950 e 11.700 euro;
  • fino a 60 giorni, l’importo è compreso tra 3.900 e 23.400 euro;
  • oltre i 60 giorni, l’importo è compreso tra 7.800 e 46.800.

Le somme previste aumentano in caso di recidiva.

Lavori edili: il nuovo sistema di qualificazione

Per gli appalti pubblici e privati relativi alla realizzazione lavori edili, il Decreto prevede un sistema di qualificazione a crediti (“patente a punti”) delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.

Dal 1° ottobre 2024, l’INL rilascerà a ciascun soggetto interessato una patente con un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere decurtati in caso di violazioni e di infortuni (e in base alla gravità degli stessi) avvenuti nei cantieri. I soggetti non in possesso del documento o con un punteggio inferiore ai 15 crediti non sono più abilitati a operare e sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa tra i 6.000 e i 12.000 euro.

Sanzioni per omesso versamento dei contributi

Al fine di agevolare e incentivare le attività a regolarizzare la propria situazione contributiva, il Decreto ridimensiona favorevolmente il regime sanzionatorio delle violazioni previdenziali (art. 116, comma 8, L. 388/2000) a partire dal 1° settembre 2024.

Sono quindi previste sanzioni civili ridotte nei casi in cui il pagamento dei contributi precedentemente non versati per omissione o evasione contributiva venga effettuato spontaneamente. Nelle ipotesi in cui si sia verificato un mancato o ritardato pagamento di contributi a causa di oggettive incertezze derivanti da orientamenti giurisprudenziali e/o amministrativi contrastanti tra loro, i soggetti interessati saranno tenuti al solo pagamento degli interessi legali.

Infine, il Decreto prevede l’implementazione di forme di interazione tra Inps e contribuenti e l’applicazione di un regime sanzionatorio maggiormente agevolato al fine di regolarizzare gli inadempimenti identificati durante tali interazioni.

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