Fringe Benefit 2024: innalzate le soglie di esenzione

Fringe Benefit 2024: innalzate le soglie di esenzione

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha apportato rilevanti novità in materia di fringe benefit. L’art. 1, comma 16 innalza, per il 2024, la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro (art. 51, comma 3, prima parte dell’ultimo periodo, TUIR) fino a 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico, e a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

In questo ultimo caso, l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, in quanto, per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché il beneficio spetta per l’anno 2024, questo limite di reddito (che sale a 4.000,00 euro per i figli fino a 24 anni) deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno. L’agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui, pur essendo il figlio a carico di entrambi, la detrazione sia attribuita per intero ad uno solo di essi.

Cosa sono i fringe benefit?

Con il termine “fringe benefit” si indica il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le regole per l’agevolazione

Per accedere al beneficio il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

La condizione di figlio fiscalmente a carico, così come sopra definito, deve essere verificata con riferimento al periodo di imposta 2024.

Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione (per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico), il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

Infine, è bene ricordare che la normativa in questione prevede che i datori di lavoro provvedano all’attuazione dell’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

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