Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone: le istruzioni dell’Inps

Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone: le istruzioni dell’Inps

Il 1° aprile è entrato in vigore l’Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone, in seguito alla firma dell’Accordo amministrativo sottoscritto il 30 agosto 2023.

L’Accordo, finalizzato a risolvere il problema della doppia contribuzione per i lavoratori temporaneamente inviati in uno dei due Paesi coinvolti, si applica (per quanto riguarda l’Italia):

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata;
  • alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Dal 1° aprile, i dipendenti a cui si rivolge l’Accordo di sicurezza sociale sono coperti esclusivamente dal sistema pensionistico del Paese di provenienza, a condizione che il periodo di distacco non superi i 5 anni.

Accordo di sicurezza sociale: istruzioni sul distacco

La Circolare Inps n. 52 del 27 marzo 2024 identifica l’ambito di applicazione dell’Accordo, definisce le deroghe al principo di territorialità della legislazione applicabile e fornisce le istruzioni operative per effettuare le richieste del certificato di copertura contributiva. Tale certificato costituisce la prova che il lavoratore è esente dalla legislazione sulla copertura obbligatoria dell’altro Stato contraente.

Lavoratori italiani distaccati in Giappone

Per i lavoratori italiani distaccati in Giappone, i datori di lavoro potranno richiedere il certificato di copertura contributiva alle strutture competenti dell’Inps tramite il modello “IT/JPN 101”. Copia del certificato rilasciato dovrà essere inviata all’organismo di collegamento del Giappone.

Il distacco può essere prorogato oltre i primi 5 anni con l’autorizzazione delle autorità competenti di entrambi gli Stati. In questo caso, la richiesta di mantenimento della legislazione italiana va presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La durata del distacco non può comunque essere complessivamente superiore a 10 anni.

Lavoratori giapponesi distaccati in Italia

Per i lavoratori coperti dal sistema previdenziale giapponese e occupati in Italia, le autorità competenti giapponesi si occuperanno del rilascio del certificato di copertura contributiva, che dovrà essere presentato al datore di lavoro italiano e alle autorità italiane competenti, qualora richiesto.

Lavoratori con doppio contratto

Nel caso in cui un lavoratore distaccato in uno dei due Paesi stipuli un secondo contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria, l’Accordo prevede la possibilità di richiedere l’esonero dall’applicazione della legislazione dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa anche per questo secondo contratto, limitatamente alle forme assicurative previste.

Il periodo dell’esonero non può in ogni caso superare il termine indicato nel certificato di copertura contributiva. Inoltre, in attesa dell’accoglimento (o meno) della richiesta di esonero, l’azienda italiana sarà tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi secondo la legislazione italiana. Solo con l’effettiva accettazione della richiesta vi sarà la possibilità di richiedere all’Inps il rimborso dei contributi versati relativi al doppio contratto.

Periodo transitorio

L’esonero contributivo non ha carattere retroattivo, e potrà essere concesso solo a partire dal 1° aprile 2024, a condizione che la domanda di distacco sia stata presentata nel periodo transitorio stabilito. Tale periodo ha durata di 6 mesi (1° ottobre 2024) + 1 mese (1° novembre 2024) a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Per tutte le domande di distacco presentate alle autorità giapponesi dopo il termine sopra indicato, l’esonero sarà riconosciuto dalla data di presentazione della richiesta.

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