Il 14 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, c.d. Decreto Disabilità, il quale contiene la «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e che entrerà in vigore il 30 giugno.
Si precisa che alcune disposizioni avranno valenza a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Una nuova definizione di “disabilità”
Il Decreto Disabilità fornisce una nuova definizione di disabilità, proponendo una prospettiva non solo individuale, ma anche relazionale, in base al livello con cui il soggetto è in condizione di interagire con l’ambiente e partecipare ai diversi contesti di vita. Non si tratta più, dunque, di una concezione prettamente legata alla patologia dell’individuo, bensì ai limiti e agli impedimenti con cui la persona con disabilità deve quotidianamente rapportarsi.
Per questa ragione la normativa modifica le definizioni contenute nella normativa vigente, sostituendo i termini «handicap» e «persona handicappata/portatore di handicap», rispettivamente, con «condizione di disabilità» e «persona con disabilità».
Procedure previste dal Decreto Disabilità
Dal punto di vista procedurale, il Decreto Disabilità prevede la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti all’interno di un’unica procedura valutativa di base di competenza dell’INPS.
Oltre a questo accertamento, è inoltre possibile l’applicazione dell’accomodamento ragionevole, già previsto nell’ordinamento interno ma ora espressamente introdotto nella Legge quadro per la disabilità.
Con “accomodamento ragionevole” si intendono tutti gli adattamenti necessari, che non impongano oneri eccessivi o sproporzionati, attuati al fine di garantire il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità, e dunque l’uguaglianza rispetto agli altri individui.
La Legge n. 104/92 afferma infatti che la persona con disabilità possa richiedere ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l’adozione di un accomodamento ragionevole, con eventuali proposte e suggerimenti. In caso di diniego da parte di un soggetto privato, il richiedente e le associazioni legittimate possono richiedere al Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità di verificare l’esistenza di una possibile discriminazione.
Valutazione multidimensionale
Il Decreto Disabilità, infine, prevede una valutazione multidimensionale della persona con disabilità, al fine di redigere un «progetto di vita individuale» personalizzato, che consenta una maggiore inclusione sociale e la possibilità di accedere più agevolmente a diversi aspetti della vita quotidiana.