Elezioni 2024: permessi per i lavoratori ai seggi elettorali

Elezioni 2024: permessi per i lavoratori ai seggi elettorali

Sabato 8 e domenica 9 giugno si sono svolti i turni elettorali per le elezioni 2024 (europee, comunali e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte). All’interno di questo contesto, molti lavoratori dipendenti sono stati nominati per presenziare ai seggi e allo spoglio delle schede elettorali. Ma come si articola il regime dei permessi lavorativi per i soggetti coinvolti?

Elezioni 2024: le tempistiche

Per queste elezioni, i lavoratori nominati sono stati impiegati ai seggi elettorali dalle ore 9.00 di sabato 8 giugno fino alla conclusione delle operazioni preliminari, e per tutta la durata delle votazioni, dalle 15.00 alle 23.00 di sabato e dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 9 giugno.

Al termine delle votazioni, il Presidente di ogni seggio ha avviato le operazioni di scrutinio.

Elezioni 2024: lo spoglio delle schede elettorali

Secondo l’art. 16 della Legge n.18/1979, gli spogli devono avvenire senza interruzioni e concludersi entro 12 ore dal loro inizio.

Per le elezioni europee 2024, le operazioni di scrutinio avevano come termine massimo le ore 11.00 di lunedì 10 giugno.

Gli spogli per le elezioni regionali e comunali si sono invece svolti dalle ore 14.00 di lunedì 10 giugno. Anche in questo caso, è previsto un termine massimo di 12 ore, seppur contemplando una maggiore flessibilità.

Chi ha diritto ai permessi?

Per i lavoratori dipendenti nominati per presenziare ai seggi elettorali, la Legge prevede delle specifiche modalità di regolamentazione dell’assenza lavorativa e del recupero della giornata di riposo.

Tale normativa si applica al Presidente e al Vicepresidente del seggio, al segretario, agli scrutatori e ai rappresentanti di lista, gruppo o partiti.

Modalità di erogazione dei permessi per le elezioni 2024

Una volta definite le tempistiche e i giorni di svolgimento delle attività degli scrutatori, si applica la disciplina prevista dall’art. 11 della Legge 53/90 e dall’art.1 della Legge 69/92, che definiscono le modalità di retribuzione per i lavoratori impiegati ai seggi:

  • I giorni lavorativi sono retribuiti con la normale retribuzione del dipendente, come se si trattasse di un permesso retribuito;
  • Per i giorni festivi o non lavorativi è prevista una quota di retribuzione supplementare (di norma 1/26 della retribuzione per ciascun giorno) o, in alternativa, dei giorni di riposo compensativi. La decisione di optare per una delle due modalità è frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in base alle specifiche esigenze organizzative e produttive. In ogni caso, non sono previste sanzioni in capo al datore di lavoro, che ha dunque facoltà di negare o posticipare nel tempo il riposo compensativo.

Si precisa che la retribuzione erogata dal datore di lavoro per tutte le giornate dedicate alle attività elettorali mantiene gli stessi effetti contributivi e fiscali della normale retribuzione.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore incaricato del ruolo di Presidente, scrutatore o rappresentante di lista deve sempre avvertire con anticipo il proprio datore di lavoro dell’assenza, fornendo copia della convocazione ricevuta dall’Ufficio elettorale. Al termine delle attività elettorali, deve inoltre consegnare al datore la documentazione che certifichi la funzione svolta all’interno del seggio elettorale.

Nel dettaglio:

  • Gli scrutatori e i segretari devono consegnare la nomina del Comune o del Presidente di seggio e la dichiarazione attestante la loro presenza al seggio;
  • I Presidenti di seggio devono esibire il decreto di nomina e la dichiarazione contenente l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio delle operazioni;
  • I rappresentanti di lista sono tenuti alla consegna del certificato redatto dal Presidente di seggio che confermi l’adempimento effettivo dell’incarico, l’orario di presentazione al seggio e l’orario in cui si sono concluse le operazioni di spoglio.

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