Lavoro part-time su turni: obbligo di indicazione dell’orario

Lavoro part-time su turni: obbligo di indicazione dell’orario

La tipologia contrattuale del lavoro part-time ha, tra i suoi obiettivi, quello di garantire al dipendente una migliore organizzazione del proprio tempo libero e lavorativo. In materia di lavoro part time su turni, la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta con l’ordinanza n.11333 del 29 aprile 2024, ribadendo l’obbligo per il datore di lavoro di indicare la collocazione dei turni già all’interno dello stesso contratto di lavoro e, sulla base dell’art.10 comma 2 del D.Lgs. 81/2015, stabilendo un risarcimento in favore del lavoratore in caso di mancato adempimento.

Di seguito i riferimenti normativi e il contenuto dell’ordinanza della Corte Suprema.

Normativa di riferimento

La disciplina del lavoro part-time è attualmente contenuta negli articoli da 4 a 12 del D.Lgs. 81/2015, il cosiddetto “Testo Unico sui contratti di lavoro”

La normativa, entrata in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato il precedente D.Lgs. 61/2000, introducendo alcune novità. In particolare, il contratto di lavoro part-time deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione temporale con riferimento a giorno, settimana, mese e anno. Inoltre, al lavoratore part-time devono essere riconosciuti gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, con trattamento retributivo proporzionale alle ore lavorate.

Il D.Lgs. 81/2015 prevede anche la possibilità di concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, con un preavviso di 2 giorni lavorativi. Salvo il caso in cui il contratto collettivo disciplini diversamente il lavoro supplementare, la pattuizione di queste clausole deve avvenire per iscritto. In tal caso, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%. Inoltre, la misura massima dell’aumento della prestazione lavorativa non può in ogni caso eccedere il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Lavoro part-time su turni: l’obbligo di indicare gli orari

La recente ordinanza n. 11333 del 2024 della Corte di Cassazione ha ribadito che, anche per i contratti di lavoro part-time organizzati su turni, è obbligatorio indicare in modo esplicito nel contratto la durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione temporale con riferimento a giorno, settimana, mese e anno.

Nel caso di specie, l’impresa chiamata in giudizio non aveva definito la collocazione temporale dell’orario, ma aveva rimandato a una comunicazione annuale contenente l’indicazione dei turni assegnati sulla base del piano annuale aziendale, senza indicare, pertanto, l’esatta collocazione temporale di tali turni.

La Cassazione ha affermato che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part-time in turni non consente di derogare al principio di “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro nel contratto individuale. Diversamente, si potrebbe ipotizzare che sia sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l’esigenza di indicazione dettagliata dell’orario, in contrasto con la normativa sul part-time.

Secondo i giudici di legittimità, la mancata indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nel contratto part-time viola la ratio protettiva di questa tipologia contrattuale, che mira a consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero.  Il datore di lavoro non può quindi rinviare la determinazione dei turni di lavoro a disposizioni aziendali successive alla stipula del contratto, ma è tenuto a specificarli nel contratto iniziale.

Diritti del lavoratore e risarcimento

Come indicato nell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.” Nei casi in cui non sia espressamente indicata la collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

L’ordinanza in questione ribadisce dunque l’importanza di una puntuale regolamentazione dell’orario di lavoro anche per il part-time su turni, a tutela della certezza dei diritti del lavoratore e della trasparenza del rapporto contrattuale.

Conseguenze per le aziende

È verosimile ritenere che tale pronuncia, che purtuttavia ribadisce un concetto già vigente, possa impattare settori produttivi che per necessità di carattere organizzativo o produttivo difficilmente sono nelle condizioni di predeterminare l’articolazione oraria dei propri lavoratori dipendenti, anche di quelli a tempo parziale; si ricordano, tra gli altri, i settori del retail e della Grande Distribuzione Organizzata. L’ordinanza 11333, infatti, la giurisprudenza rimarca con forza l’effettivo diritto del lavoratore di conoscere ab origine il proprio orario di lavoro, e il conseguente dovere dei datori di lavoro di definire con chiarezza l’organizzazione dei turni sin dal momento dell’assunzione.

ARTICOLI CORRELATI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL MONDO DEL LAVORO!