Decreto Liquidità e finanziamenti garantiti dallo Stato: leggi le novità

Decreto Liquidità e finanziamenti garantiti dallo Stato: leggi le novità

Con la conversione in legge, il decreto Liquidità cambia forma in materia di finanziamenti garantiti dallo Stato, ecco le novità in sintesi.

Decreto Liquidità: Fondo perduto calo fatturato

Come annunciato nelle passate settimane, sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire le domande relative ai contributi a fondo perduto per le aziende che maggiormente hanno sofferto la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria.

Il finanziamento avrà un valore minimo di € 1.000 fino ad arrivare a un massimo di € 50.000.

Prima di poterlo richiedere, però, è necessario attendere che la stessa Agenzia delle Entrate pubblichi un provvedimento attuativo, per sapere come funzioneranno l’erogazione del sussidio e la procedura per richiederlo – dovrebbe arrivare a breve, visto che la data ultima per la sua pubblicazione è fissata al 19 giugno.

Potete trovare qui la bozza del modello che dovrà essere utilizzato e che è stato pubblicato ieri dal portale Informazione Fiscale (nulla di ufficiale, ma tutto fa pensare che il modello sarà proprio quello comparso online nelle ultime ore).

Il modello potrà essere presentato direttamente, o avvalendosi di un intermediario accreditato, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La procedura di verifica ed erogazione dovrebbe essere piuttosto snella e veloce, anche se sarà necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate risponda. L’istanza, inoltre, deve essere presentata entro 60 giorni dall’apertura dei canali telematici abilitati.

Fondo di garanzia PMI

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, l’art. 13 introduce una disciplina transitoria e straordinaria, in base alla quale la garanzia del Fondo fino al 31 dicembre 2020:

  • viene concessa a titolo gratuito, fino a 5 milioni di importo massimo garantito e a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • la percentuale di copertura della garanzia diretta viene aumentata al 90% dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi;
  • la copertura del Fondo in riassicurazione viene elevata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia. Nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni;
  • è possibile cumulare la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • sono ammesse all’intervento in garanzia le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo ovvero in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Finanziamenti garantiti al 100% fino a € 30.000

Viene concessa anche la possibilità, ai soggetti beneficiari di finanziamenti già concessi, di chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte durante l’iter per la conversione in legge del decreto Liquidità. I finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e possono avere una durata fino a 120 mesi (10 anni) e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al 25% del fatturato o la doppio del costo del personale come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione.

  • Per tali finanziamenti, la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019.
  • La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, siano state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia.
  • Per tale linea di intervento, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese, dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, dalle associazioni professionali, dalle società tra professionisti nonché da agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Scarica l’allegato:

Modulo 4bis aggiornato per richieste bancarie

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