Coronavirus: pubblicata la circolare Inps sugli ammortizzatori sociali

Coronavirus: pubblicata la circolare Inps sugli ammortizzatori sociali

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, emanata con il Ministero del lavoro, in cui vengono indicati gli ammortizzatori sociali e le misure a sostegno del reddito previsti dal D.L. 18/2020, in vigore dal 17 marzo scorso.

In merito alle richieste di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono forniti i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte.

Inoltre, sono indicate le prime istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio, riportando anche le deroghe alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Gli strumenti di cassa integrazione si possono attivare anche se preventivamente non sono state utilizzate le ferie. La tutela scatta anche per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 a seguito di cambio appalto.

Ricordiamo ai Clienti che possono informare lo Studio in merito alla propria situazione contingente e richiedere l’attivazione della procedura di cassa tramite la Circolare 16 del 20 marzo, disponibile su Magnacarta.

Di seguito, riportiamo alcune novità introdotte dalla circolare.

Cassa in deroga

  • Possono richiedere la cassa in deroga tutte le aziende del settore privato, compreso terziario, agricolo, pesca, agricolo ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla Cigo, alla Fis e ai Fondi di Solidarietà.
  • Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
  • Sono esclusi i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio.
  • Si possono richiedere fino ad un massimo di 9 settimane.
  • Il pagamento è diretto da parte dell’INPS.

Cassa integrazione ordinaria e Fis

  • E’ possibile richiedere la Cigo per un massimo di 9 settimane dal periodo del 23 febbraio al 31 agosto 2020.
  • Non è necessario presentare la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei dipendenti beneficiari.
  • Possono richiedere la Cigo per emergenza Covid-19 anche le aziende che hanno già in essere o hanno fatto richiesta di cassa con un’altra causale; la nuova richiesta di cassa prevale sulle precedenti.
  • Il periodo di Cigo Covid-19 non entra a far parte del computo delle 52 settimane nel biennio mobile.
  • Per i lavoratori, non è necessaria l’anzianità effettiva di 90 giorni; è sufficiente essere assunti almeno dal 23 febbraio 2020.
  • La scadenza della domanda di Cigo è alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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