Gli incentivi all’occupazione sono agevolazioni normative, economiche o contributive riconosciute ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone, diretti a supportare economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure con l’erogazione diretta di un contributo.
Tra le agevolazioni in favore delle imprese, si segnala che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in ulteriori attività innovative, di misura e durata diversificate a seconda dei settori specifici. Inoltre, è stata rifinanziata anche la c.d. Nuova Sabatini, la misura che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti.
Condizioni generali di fruibilità degli incentivi
Agevolazioni alle assunzioni: quali sono?
Under 36
Donne e over 50
Beneficiari di NASpI
Lavoratrici in maternità
Beneficiari del Reddito di Cittadinanza
Lavoratori in CIGS
Lavoratori in CIGS beneficiari di Assegno di Ricollocazione
Decontribuzione Sud
Condizioni generali di fruibilità degli incentivi
Le agevolazioni per le assunzioni, in base alla tipologia, devono sottostare a diverse condizioni:
- Il Temporary Framework
- I Regolamenti UE c.d. “De minimis“
- Il GBER – Regolamento generale di esenzione per categoria
- I principi generali in materia di incentivi all’assunzione
- Le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
Gli incentivi all’assunzione devono, inoltre, rispettare i seguenti principi:
- Diritto di precedenza
- Non spettanza se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva
- Nessuna sospensione dal lavoro in atto che sia connessa a una crisi o riorganizzazione aziendale
- L’assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, oppure risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Agevolazioni alle assunzioni: quali sono?
Di seguito si riportano i principali sgravi attualmente previsti per l’assunzione di specifiche categorie di persone: per rimanere sempre aggiornato su eventuali nuove misure, iscriviti alla nostra newsletter.
Under 36
L’incentivo riguarda l’assunzione di lavoratori che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (a eccezione dei periodi di apprendistato non trasformati in tempo indeterminato).
Le assunzioni in questione devono essere relative al biennio 2021-2022, e lo sgravio è del 100% rispetto alla contribuzione previdenziale fino a un tetto massimo di 6.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile per un massimo di 500 euro al mese. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro che abbiano avuto inizio o siano terminati nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata facendo riferimento alla misura di 16,12 euro (500/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Dall’agevolazione sono esclusi i premi dovuti all’INAIL, i contributi di solidarietà Legge n.166/1991, FPLS, FPSP, i contributi dovuti per il finanziamento di fondi interprofessionali e per il fondo per l’erogazione TFR.
L’incentivo Under 36 ha una durata massima di 36 mesi o di 48 in caso di assunzioni per una sede o unità produttiva situata in una Regione del Mezzogiorno.
Lo sgravio è applicabile solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, mentre ne sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, gli apprendistati, i dirigenti, i datori di lavoro pubblici e del settore finanziario e assicurativo, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata (anche in caso di tempo indeterminato).
Vantaggi | Condizioni |
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Sgravio contributivo del 100% per 36 o 48 mesi | Destinato agli under 36 privi di precedente occupazione |
Valevole anche per trasformazioni a tempo indeterminato | Incumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa |
Fruibile anche in caso di assunzione per obbligo stabilito da norme di legge o CCNL | Tetto massimo dell’agevolazione di 500 euro al mese |
Portabilità | Rispetto di DURC, D.Lgs n.150/2015 e Legge n.296/2006 |
Necessaria l’Autorizzazione della Commissione Europea | |
Necessaria la verifica dei licenziamenti collettivi/individuali per giustificato motivo oggettivo avvenuti nei 6 mesi prima o nei 9 mesi successivi |
La finanziaria 2022, inoltre, estende questo esonero contributivo ai datori di lavoro privati che nel 2021 e nel 2022 assumono a tempo indeterminato personale subordinato proveniente da imprese in crisi, a prescindere dall’età anagrafica (e dunque anche in caso del superamento del trentaseiesimo anno di età), a condizione che, per l’azienda di provenzienza, sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello Sviluppo economico.
Donne e over 50
La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sul bonus previsto dalla Legge Fornero per il bonus donne e over 50, stabilendo (in via sperimentale per il biennio 2021-2022) l’esonero contributivo del 100% (nel limite massimo di 6000 euro annui) per l’assunzione di donne appartenenti alla categoria “lavoratori svantaggiati” per una delle seguenti tipologie:
- over 50 disoccupate da più di 12 mesi;
- residenti in Regioni alle quali sono riservati i finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, a prescindere dall’età;
- lavoratrici impiegate in attività lavorative in settori nei quali si registra una forte disparità occupazionale di genere, che non lavorino regolarmente da almeno 6 mesi, senza requisito anagrafico;
- donne di qualsiasi età e con residenza in Italia, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’incentivo spetta a tutti i lavoratori privati assunti con contratto a tempo indeterminato full-time o part-time, incluse le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (per un periodo di 18 mesi), a tempo determinato (per la durata del contratto per un massimo di 12 mesi) o in somministrazione.
Vantaggi | Condizioni |
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Sgravio contributivo del 100% per assunzioni di donne disoccupate nel 2021-2022 | È necessaria l’Autorizzazione della Commissione Europea per lo sgravio del 100% |
Non è richiesto il rispetto del “De minimis” | È richiesto il raggiungimento di un incremento occupazionale – in caso contrario, si deve restituire lo sgravio già fruito |
Valevole sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato | Per gli uomini è applicabile lo sgravio al 50% |
Lo sgravio è applicato anche sui premi INAIL | Rispetto di DURC, D.Lgs. n. 150/2015 e Legge n.296/2006 |
Beneficiari di NASpI
In caso di assunzione a tempo indeterminato full-time o trasformazione a tempo indeterminato di personale subordinato beneficiario della NASpI, il datore di lavoro ha diritto a un’agevolazione pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mensilità retributiva erogata.
Lo sgravio riguarda sia i lavoratori percettori effettivi di NASpI, sia coloro che non hanno ancora percepito l’indennità ma che ne hanno inoltrato richiesta. Non si riferisce invece ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un’impresa del medesimo settore che abbia un rapporto di collegamento, controllo o assetti proprietari comuni con l’impresa che assume.
Vantaggi | Condizioni |
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L’incentivo corrisponde al 20% della NASpI | Non è applicabile per le assunzioni a tempo determinato e part-time |
È cumulabile con gli incentivi previsti dalla Legge n.92/2012 | Rispetto di DURC, D.Lgs. n. 150/2015 e Legge n.296/2006 |
Non è richiesto un incremento occupazionale | Deve essere rispettato il “De minimis” |
Lavoratrici in maternità
Altre agevolazioni alle assunzioni sono previste per i datori di lavoro che assumono lavoratori in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità, parentale o per malattia del figlio: in questo caso, l’agevolazione corrisponde al 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL dovuti.
Lo sgravio può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati con meno di 20 dipendenti, compresi i non imprenditori e le imprese di somministrazione, ed è valevole in caso di assunzione a tempo determinato per sostituzione o contratto di somministrazione.
L’incentivo spetta per tutta la durata della sostituzione sino a 1 anno di età del bambino o 1 anno dall’accoglienza in caso di minore affidato o adottato.
Vantaggi | Condizioni |
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Sgravio del 50% sulla contribuzione e i premi INPS e INAIL | Limite temporale relativo alla sostituzione |
Non è richiesto il rispetto di “De minimis” e incremento occupazionale | Rispetto di DURC, D. Lgs n. 150/2015 e Legge n.296/2006 |
È compatibile con quasi tutti gli altri incentivi a esclusione di Under 30-36, NASpI, RdC e CIGS 3 mesi) | Previsto per aziende con meno di 20 dipendenti |
Beneficiari del Reddito di Cittadinanza
Per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza (o percettori di RdC in fase di rinnovo), il datore di lavoro ha diritto a un’agevolazione, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore, sino a un massimo di 780 euro. Il periodo di fruizione della misura è pari alla differenza tra le 18 mensilità e quelle già effettivamente godute dal beneficiario, e comunque mai inferiore a 5 mesi. Nello specifico, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Vi sono poi particolari condizioni nel caso in cui l’assunzione avvenga in seguito alla stipula di un Patto di Formazione da parte di un Ente di formazione accreditato: per saperne di più, approfondisci l’argomento insieme a un nostro Consulente del Lavoro.
Vantaggi | Condizioni |
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Incentivo sia per il datore di lavoro che per il lavoratore | Il datore di lavoro deve aver effettuato la comunicazione preventiva posti vacanti nella piattaforma RdC |
Incentivo fino a un tetto di 780 euro mensili | Il datore di lavoro che licenzi il beneficiario di RdC nei 36 mesi dopo l’assunzione deve restituire l’incentivo fruito con maggiorazione, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo |
Incentivo dai 5 ai 18 mesi | È richiesto un incremento occupazionale netto |
Non è necessario rispettare il Temporary Framework | Devono essere rispettati i Principi Generali D.Lgs. n.150/2015 |
Il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di assunzione ex Legge n.68/99, esclusa ipotesi di assunzione di beneficiario RdC iscritto alle liste di collocamento obbligatorio | |
Incentivo valevole solo per assunzioni a tempo indeterminato full-time | |
Deve essere rispettato il “De minimis” |
Lavoratori in CIGS
È previsto che il datore di lavoro abbia diritto per 12 mesi all’applicazione dell’aliquota contributiva INPS del 10% (esclusi i premi INAIL) in caso di assunzione a tempo indeterminato full-time di lavoratori o di soci-lavoratori che abbiano usufruito della CIGS per almeno 3 mesi anche non continuativi e che provengano da imprese beneficiarie dell’intervento di CIGS da almeno 6 mesi.
Vantaggi | Condizioni |
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Aliquota contributiva del 10% | Non è applicabile sui premi INAIL |
L’incentivo è previsto per 12 mesi | Deve sussistere una situazione di regolarità contributiva |
Non è necessario il rispetto del “De minimis” | Non è applicabile in caso di integrazioni salariali in atto |
Devono essere rispettati i principi generali del D.Lgs. n.150/2015 | |
Non è applicabile in caso di riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, a esclusione di assunzioni avvenute al fine di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni/riduzioni di personale | |
Valevole solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato full-time |
Lavoratori in CIGS beneficiari di Assegno di Ricollocazione
Per le assunzioni di lavoratori che provengano da imprese in CIGS e siano, inoltre, beneficiari dell’Assegno di Ricollocazione, si prevede un esonero dei contributi previdenziali del 50% per il datore di lavoro, per un limite massimo di 4.030 euro all’anno.
Si precisa che l’Assegno di Ricollocazione può essere richiesto solo dai lavoratori coinvolti nella riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e appartenenti ad ambiti aziendali o profili professionali per cui è stato dichiarato un esubero.
L’agevolazione in questione non riguarda i premi INAIL e viene riconosciuta per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 12 mesi per quelle a tempo determinato, mentre in caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio contributivo si estende a ulteriori 6 mesi.
Vantaggi | Condizioni |
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Sgravio previsto per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendistati, contratti di somministrazione e soci-lavoratori | Non è applicabile sui premi INAIL |
Previsto un esonero del 50% sui contributi INPS a carico del datore di lavoro | Deve essere rispettata la Legge n.296/2006 |
L’esonero si applica per 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di assunzione | Deve essere rispettato il D.Lgs. n.150/2015 |
Corresponsione di un “bonus rioccupazione” per il lavoratore | |
Non è necessario il rispetto del “De minimis” |
Decontribuzione Sud
La Decontribuzione Sud è un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati (a esclusione del settore agricolo e domestico), che instaurino dei rapporti di lavoro dipendente presso sedi di lavoro ubicate in una regione del Mezzogiorno.
La percentuale della decontribuzione varia a seconda del periodo in cui avviene l’assunzione:
- Del 30% dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025
- Del 20% dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027
- Del 10% dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2029
L’esonero deve essere autorizzato dalla Commissione Europea ed è cumulabile con altri incentivi.
Vantaggi | Condizioni |
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Decontribuzione fino al 30% per assunzioni nel Mezzogiorno | Necessaria Autorizzazione della Commissione Europea |
Cumulabile con incentivo over 50, beneficiari di NASpI e assunzione di disabili | Non applicabile per settore agricolo e domestico |