Facendo seguito all’art.20 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-Bis), l’INPS ha definito i criteri e le modalità di applicazione circa l’ulteriore esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti.
Cosa dice l’art. 20 del Decreto Aiuti-Bis?
L’articolo 20 prevede un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale in aggiunta all’esenzione contributiva dello 0,8% individuata dall’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).
La nuova disposizione stabilisce che fino al 30 giugno 2022 l’esonero era riconosciuto nella misura dello 0,8%, mentre per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati, la riduzione dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore raggiungerà un totale del 2%.
Le disposizioni dell’INPS
La disciplina attuale prevede che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali sia incrementato di 1,2 punti percentuali.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, ad eccezione dei lavoratori domestici, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.