Fringe Benefit: nuove disposizioni dall’Agenzia delle Entrate

Ambito di applicazione
Estensione del benefit alle utenze domestiche
Disciplina fiscale
Arco temporale di riferimento

Tramite la circolare n.35 firmata in data 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate definisce gli ambiti applicativi dell’art. 12 del c.d. Decreto Aiuti-bis, in cui sono previste misure atte a contenere i costi di gas ed energia elettrica. A tal proposito, come precedente accennato in questo articolo, per l’anno d’imposta 2022 sono previste nuove disposizioni per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’art. 12, in sostanza, prevede che per il 2022, oltre all’innalzamento del limite del valore dei fringe benefit da 258,23 a 600 euro, sia esteso anche il campo di applicazione degli stessi, comprendendo le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ambito di applicazione

La circolare n. 35 precisa che sono compresi nei fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore e ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, oltre ai beni e ai servizi che possono essere ottenuti da terzi. Questi benefit sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Estensione del benefit alle utenze domestiche

Esclusivamente per l’anno 2022, sono inclusi tra i fringe benefit anche le utenze domestiche, intese come relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai familiari dello stesso. Sono perciò intese anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle che, pur essendo intestate al locatore dell’immobile, prevedono una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del locatario all’interno del contratto di locazione. I fringe benefit spettano, in ogni caso, solo per la parte effettivamente a carico del beneficiario e non è possibile avvalersene per più di una volta.

Disciplina fiscale

Ai fringe benefit si applica la disciplina dell’art. 51 comma 3 del Tuir, la quale prevede che, in sede di conguaglio, qualora il valore dei beni o servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche superasse il limite di 600 euro, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al limite previsto.

Arco temporale di riferimento

Si considerano percepiti nel periodo di imposta 2022 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento (principio di cassa allargato). Le somme erogate dal datore di lavoro in quest’arco temporale (anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) si possono riferire anche a fatture che saranno emesse nel 2023, a patto che riguardino consumi effettuati nel 2022.

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