Permessi disabili e congedi straordinari

Permessi disabili e congedi straordinari

L’INPS, con la circolare n.39 del 4 aprile 2023, ha fornito le istruzioni per il riconoscimento dei benefici normativi indicati nel Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n.105 a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

I benefici in oggetto riguardano:

  • Permessi per l’assistenza di soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità (art. 33, Legge del 5 febbraio 1992, n.104);
  • Prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per l’assistenza di minore entro i 12 anni di età con handicap in situazione di gravità accertata (art. 33, Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n.151);
  • Congedo straordinario di massimo 2 anni per l’assistenza di coniuge, parenti e affini disabili in situazione di gravità (art. 42 comma 5, Decreto Legislativo n.151/2001).

Permessi art. 33 della Legge n.104/1992

Superamento del referente unico

Il Decreto Legislativo n.105/2022 elimina il principio del “referente unico”, e dunque dell’esclusività dell’assistenza da parte di un’unica persona; pertanto, dal 13 agosto 2022, il diritto di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza a un soggetto disabile in situazione di gravità può essere richiesto da più soggetti (i quali potranno fruirne alternativamente).

Dichiarazione del disabile

La dichiarazione del disabile, in cui quest’ultimo attesta la propria intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda del richiedente.

Incumulabilità dei permessi con altre misure

I permessi ex art. 33 della Legge n.104/1992 non sono cumulabili con il prolungamento del congedo parentale né con le ore di riposo giornaliero alternative al prolungamento di congedo, poiché tutte queste misure rappresentano istituti speciali con la medesima finalità, quando richiesti da parte dei genitori per assistere lo stesso soggetto disabile. Pertanto, tutte le autorizzazioni dei permessi richiesti per l’assistenza della stessa persona sono sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi, purché già autorizzati.

Prolungamento del congedo parentale

Incidenza sui ratei di ferie, permessi e tredicesima mensilità

Dal 13 agosto 2022, i periodi relativi al prolungamento del congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, a esclusione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto da CCNL. Si precisa che tali eventuali deroghe possono riferirsi in via esclusiva agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, introducendo esclusivamente condizioni di miglior favore per i lavoratori interessati.

Congedo straordinario

Convivente di fatto

Con il Decreto Legislativo “Equilibrio vita lavoro”, anche i conviventi di fatto (dello stesso sesso o del sesso opposto) sono compresi tra i soggetti individuati prioritariamente per la concessione del congedo straordinario, equiparando il convivente al coniuge o alla parte dell’unione civile.

Con “conviventi di fatto” si intendono due persone “maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile”, che abbiano rilasciato una dichiarazione anagrafica per attestare la condizione di convivente (nello specifico, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000).

Requisito della convivenza

La convivenza, ove si ponga come requisito indispensabile, non deve più necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda di congedo straordinario. Il convivente può infatti dichiarare che l’inizio della convivenza con la persona disabile avrà luogo entro l’inizio del periodo di congedo richiesto, e che lo stato di convivenza permarrà per tutta la durata dello stesso congedo.

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