Cosa succede quando un lavoratore si fa male mentre si trova in trasferta? Si tratta sempre di infortunio? E quando è considerato indennizzabile? In questo articolo proviamo a rispondere ad alcune domande ricorrenti.
I criteri per l’indennità in caso di infortunio in trasferta
Per l’INAIL, tutto ciò che accade nel corso della trasferta deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro e non come infortunio in itinere, con particolare attenzione per i casi avvenuti:
- durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui il lavoratore deve svolgere la propria prestazione (e viceversa);
- durante il tragitto dall’albergo al luogo in cui il lavoratore deve svolgere la propria prestazione;
- all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore soggiornerà per il periodo di trasferta.
Sono esclusi dall’indennizzabilità gli eventi che si verificano con modalità e circostanze prive di legame con l’attività svolta in trasferta, e dunque ogni volta in cui le azioni del lavoratore pongono in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale (ad esempio nel caso in cui stesse facendo tutt’altro durante la trasferta, o abbia compiuto scelte personali irragionevoli e sconnesse dall’attività lavorativa).
In ogni caso, il datore di lavoro è sempre tenuto ad aprire la pratica di infortunio in caso di trasferta: sarà poi l’INAIL ad effettuare le opportune verifiche e valutare se riconoscerlo o meno.
Trasferta all’estero
Il datore di lavoro è sempre responsabile della salute e sicurezza del lavoratore in trasferta. Se questa è all’estero, dovrà poi agire in base alla specifica località in cui essa avviene:
- Nei Paesi membri dell’Unione Europea, in base al regolamento comunitario, il lavoratore che dovesse subire un infortunio sul lavoro durante il distacco o la trasferta ha comunque diritto alle conseguenti prestazioni mediche e all’indennità economica da parte dell’INAIL;
- Nei Paesi extra-UE convenzionati, nella maggior parte dei casi, la tutela del lavoratore italiano all’estero copre l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (delle quali abbiamo parlato in modo più approfondito in questo articolo), e i lavoratori restano pertanto assoggettati alla disciplina italiana – nei limiti e alle condizioni richiamate dalle singole convenzioni;
- Nei Paesi extra-UE non convenzionati, i lavoratori rimangono assoggettati totalmente alla legislazione italiana.