Periodo di comporto e licenziamento in caso di superamento

Periodo di comporto e licenziamento in caso di superamento

Cos’è il periodo di comporto?

Il periodo di comporto è un arco di tempo durante il quale il lavoratore, in caso di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro con criteri di determinazione e per una durata stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Tipi di comporto

  • Comporto secco: il periodo di conservazione del posto è riferito a un unico evento di malattia di lunga durata, continuo e ininterrotto.
  • Comporto “per sommatoria”: il periodo di conservazione del posto è riferito a più malattie in un arco temporale di riferimento, se previsto da clausole contrattuali.

Durata del comporto

Nel comporto, salvo indicazioni contrattuali diverse, si devono considerare anche i giorni non lavorati che rientrano nel periodo di malattia, a meno che il lavoratore non fornisca prova contraria della continuità dell’episodio morboso.

Il periodo di comporto ha la stessa durata sia nei rapporti full time che nei part time orizzontali, mentre per i part time verticali è il giudice di merito a stabilire la riduzione proporzionale in base alla durata della prestazione.

Assenze non computabili

Non sono computabili ai fini del comporto:

  • I giorni di malattia imputabili al datore di lavoro, e dunque causati dalla violazione degli obblighi di salute e sicurezza ex art. 2087 c.c.;
  • Le assenze di un lavoratore invalido che sia stato adibito a mansioni non compatibili con le sue condizioni;
  • congedi straordinari per cure (massimo 30 giorni all’anno) previsti per i soggetti con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 50%;
  • I periodi di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio;
  • Altri periodi, quando espressamente previsti dalla contrattazione collettiva (es. ricoveri ospedalieri).

Licenziamento e periodo di comporto

Il licenziamento comunicato prima del termine del periodo massimo di comporto è nullo: in questo caso, il dipendente ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento integrale del danno, con il pagamento di tutti gli stipendi dal licenziamento alla reintegra.

In base all’art. 2110 comma 2 c.c., il datore di lavoro può procedere al licenziamento solo una volta superato il comporto, nel rispetto del periodo di preavviso previsto.

In merito alle tempistiche da rispettare per procedere al licenziamento, il datore di lavoro può recedere dal rapporto non appena terminato il comporto. È concesso al datore di lavoro un ragionevole spatium deliberandi (Trib. Firenze 13.2.2018), al fine di consentirgli di valutare la sequenza degli episodi morbosi e il loro ragionevole proseguimento o meno (Cass. 16267/2015); tuttavia, la valutazione circa la congruità di tale periodo in relazione alla tempestività del recesso è rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. 7037/2011). Al termine del comporto, è dunque consigliabile procedere al licenziamento nel più breve tempo possibile.

ARTICOLI CORRELATI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL MONDO DEL LAVORO!