Contratti a termine: l’INPS aumenta il contributo addizionale NASPI

Contratti a termine: l’INPS aumenta il contributo addizionale NASPI

Con un ritardo di 14 mesi, l’INPS ha emanato la circolare 121 del 6 settembre 2019 in cui fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’aumento del contributo addizionale NASPI per i rinnovi dei contratti a termine, introdotto dal Decreto Dignità del 2018 (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” convertito il legge con modificazioni L.96 2018).

I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione dovranno versare gli importi a partire dal periodo di paga di settembre 2019 tramite flusso Uniemens.

Nella circolare vengono ricordate le novità previste dal Decreto Dignità:

  • riduzione a 12 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, anche in caso di somministrazione;
  • riduzione a 24 mesi della durata massima per questa tipologia contrattuale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore;
  • limite di proroghe ridotto da 5 a 4;
  • aumento del contributo addizionale NASPI dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

Le nuove disposizioni si applicano solo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 31 ottobre 2018, a seguito del regime transitorio, mentre la decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASPI rimane fissata al 14 luglio 2018.

Differenza tra proroga e rinnovo

Con rinnovo, oggetto dell’incremento del contributo, si intende un nuovo contratto a tempo determinato per il quale sarà necessario attendere il periodo di stop and go (10 giorni per contratti fino a 6 mesi, 20 giorni oltre i 6 mesi); non è definito un limite numerico per i rinnovi ed è sempre necessario indicare la causale.

Per proroga viene inteso, invece, l’allungamento di un termine predeterminato, mantenendo le stesse condizioni contrattuali; il limite di proroghe è 4 e possono essere effettuate senza necessità di causale entro il limite di 12 mesi.

Non si può prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, perché si ricadrebbe nella disciplina del rinnovo; se si fosse in presenza di un primo contratto acausale, perché inferiore ai 12 mesi, indicando per la prima volta una causale si tratterebbe di proroga e non di rinnovo.

Incremento del contributo

L’incremento deve essere calcolato ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, o di somministrazione a tempo determinato, sommandosi a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. L’INPS fa un esempio di calcolo nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato 3 volte:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).


Non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018
, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2019.

Esclusioni

Esclusi dal contributo Naspi 1,4% e da contributo incrementale 0,5%

  • operai agricoli;
  • lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/63;
  • apprendisti;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Esclusi solo dal contributo incrementale 0,5%

  • lavoratori domestici;
  • lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca.

Restituzione del contributo naspi

La circolare ricorda che è prevista la restituzione del predetto contributo addizionale nei seguenti casi:

  1. trasformazione del contratto a tempo indeterminato; in questo caso, caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  2. assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.

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