Bonus mamme 2024: tutto quello che c’è da sapere

Bonus mamme 2024: tutto quello che c’è da sapere

Con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l’Inps fornisce le indicazioni relative al Bonus mamme 2024, per gestire l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore delle lavoratrici madri introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

L’esonero spetta alle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

Solo per l’anno 2024, l’esonero spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Soggetti beneficiari del Bonus Mamme 2024

L’esonero contributivo spetta alle lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato, sia in ambito pubblico che privato, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, possono beneficiarne le lavoratrici che:

  • nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni;
  • nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Si specifica inoltre che:

  • la riduzione contributiva spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento;
  • nel caso in cui la nascita del secondo o ulteriore figlio sia antecedente all’instuaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro stesso;
  • in caso di trasformazione da rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato, l’esonero troverà applicazione a decorrere dal mese della trasformazione;
  • la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e si concretizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.

Durata e condizioni del beneficio

L’esonero spetta a decorrere:

  • da gennaio 2024, nei casi in cui la madre sia già in possesso dei requisiti legittimanti;
  • dal mese di realizzazione dell’evento, per i casi in cui la nascita del figlio avvenga in corso d’anno.

In caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell’agevolazione, o di compimento del limite di età che determina la cessazione dell’applicazione dell’agevolazione stessa, l’esonero spetta per l’intero mese in cui si verifica l’evento.

Nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, il Bonus Mamme spetta a partire dal mese in cui il requisito viene soddisfatto.

La misura cessa al verificarsi della prima delle seguenti scadenze:

  • alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione spettante alla lavoratrice:

  • riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro;
  • per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Alternatività del Bonus Mamme con l’esonero dei contributi IVS a carico dei dipendenti 6-7%

Il Bonus Mamme è da considerarsi alternativo all’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024, in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri la cui applicazione, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice.

Laddove nella singola mensilità ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli esoneri contributivi, gli stessi devono considerarsi tra loro alternativi.  

Dal mese successivo rispetto al termine della fruizione di una delle due misure di esonero, può essere fatto ricorso, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero.

A differenza dell’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti, l’esonero delle lavoratrici madri si applica senza tener conto di alcun limite mensile reddituale.

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