Decreto Lavoro: contratti a tempo determinato, riduzione dei contributi e welfare aziendale

Decreto Lavoro: contratti a tempo determinato, riduzione dei contributi e welfare aziendale

Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n.48 (c.d. Decreto Lavoro), contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Riportiamo di seguito una sintesi dei numerosi temi trattati all’interno del Decreto-Legge, consultabile nella sua versione integrale a questo link.

Contratti a tempo determinato

Le causali previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, finalizzate a legittimare il termine temporale di un contratto subordinato superiore ai 12 mesi, sono ora sostituite con le seguenti:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

b) in assenza di previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque solo entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Rimane in ogni caso necessario, in fase di avvio di contratti a termine, proroghe e rinnovi di durata superiore a 12 mesi, indicare in modo esplicito e dettagliato le ragioni a supporto del contratto stesso. Non è sufficiente indicare un mero rimando alle nuove causali di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Incentivi alle assunzioni

Ai datori di lavoro privati, su domanda e per un periodo di 12 mesi, viene riconosciuto un incentivo del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023, a condizione che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Alla data dell’assunzione, il lavoratore non deve aver compiuto il trentesimo anno di età;
  • Che il neoassunto non lavori già e non sia inserito in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • Il lavoratore deve essere iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Tale incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge di Bilancio 2023 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In tal caso, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.


Il Decreto prevede, inoltre, un esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro su base annua, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (pieno o parziale), contratto di apprendistato o trasformazione da contratto a tempo determinato di percettori dell’assegno di inclusione. Dal beneficio sono esclusi i contributi e i premi dovuti all’INAIL.

In caso di licenziamento nei 24 mesi successivi all’assunzione (esclusi casi di recesso per giusta causa o per giustificato motivo), l’incentivo deve essere restituito.

In caso di assunzione a tempo determinato, anche stagionale, l’esonero è riconosciuto per un periodo di 12 mesi, ma l’importo è dimezzato.


Rimangono fruibili gli incentivi previsti per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

Riduzione dei contributi a carico dei lavoratori

La riduzione dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 è incrementata di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità.

Conseguentemente, la riduzione dell’aliquota IVS  a carico dei dipendenti dal 1° luglio sarà così stabilita:

  • 6 punti percentuali, ove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro
  • 7 punti percentuali, nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La tredicesima mensilità rimane, invece, rispettivamente nella misura di 2 e di 3 punti percentuali secondo le fasce sopra indicate.

Semplificazione delle informazioni da rendere ai lavoratori

In relazione alle modifiche apportate dal Decreto “Trasparenza Lavoro” al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in materia di informazioni da rendere ai lavoratori, l’art. 26 del decreto in commento ha disposto che possono essere comunicate al lavoratore le informazioni concernenti:

  • La durata del periodo di prova, se previsto;
  • Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • La programmazione dell’orario normale di lavoro, eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per i cambiamenti di turno;
  • Le condizioni normative ed economiche circa la quantità di lavoro e la sua retribuzione (se il rapporto è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili);
  • Gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del personale i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili.

Infine, gli ulteriori obblighi informativi contenuti nell’art. 1-bis del Decreto Legislativo n. 152/1997, sorgono solo in caso di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati e non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale o commerciale.

Welfare aziendale

L’art. 40 del “Decreto lavoro” stabilisce che:

  • limitatamente al periodo d’imposta 2023
  • in deroga a quanto previsto dall’art. 51, terzo comma, prima parte del terzo periodo del TUIR (DPR n. 917/1986)
  • non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, secondo comma del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione di tale disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Resta ferma l’applicazione dell’art. 51, terzo comma del TUIR in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

A tal riguardo, si ricorda che il citato terzo periodo del terzo comma dell’art. 51 del TUIR prevede che “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Modifiche alle sanzioni amministrative per omesso versamento ritenute previdenziali

Il Decreto stabilisce che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 10.000 euro annui, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (anziché in misura da 10.000 euro a 50.000 euro).

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Per le violazioni riconducibili ai periodi di omissione successivi al 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Contratti di espansione

Fino al 31 dicembre 2023, per consentire l’attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese con oltre 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro finalizzate allo scivolo pensionistico, entro un periodo di 12 mesi successivo al termine originario del contratto di espansione.

Rimangono immutati l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di esodo, previsti nell’originario contratto di espansione.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

Il Decreto Lavoro prevede, esclusivamente per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, che:

  • Il limite di importo complessivo dei compensi della totalità dei prestatori di lavoro occasionale sia aumentato da 10.000 a 15.000 euro nel corso di un anno civile;
  • Il limite dimensionale dell’utilizzatore, oltre il quale è vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale, sia aumentato da 10 a 25 dipendenti a tempo indeterminato.

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