Coronavirus: DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute istitutiva delle zone “arancioni” e “rosse”.

Coronavirus: DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute istitutiva delle zone “arancioni” e “rosse”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 novembre, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, descrive le misure di contenimento dell’emergenza da Covid-19, applicabili dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Il nuovo provvedimento prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre zone, in base agli scenari di rischio emersi dal monitoraggio dei dati epidemiologici. In particolare:

  • Nelle zone “gialle”, individuabili per sottrazione in quanto non rientranti nelle altre due, sia applicano le misure di contenimento di carattere nazionale previste dall’art. 1 e dagli articoli 4 e successivi;
  • nelle zone “arancioni”, contraddistinte da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, oltre alle misure di carattere nazionale sono applicate le restrizioni aggiuntive di cui all’art. 2;
  • nelle zone “rosse”, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, alle misure di carattere nazionale si aggiungono le restrizioni indicate dall’art. 3.

Le zone “arancioni” e “rosse sono individuate dal Ministero della Salute, che le comunica tramite apposite ordinanze in seguito a un confronto con i Presidenti delle Regioni interessate e con il Comitato Tecnico Scientifico, considerando gli esiti del monitoraggio settimanale effettuato ai sensi del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, dell’8 ottobre 2020 e i dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al Decreto Ministeriale 30 aprile 2020.

L’ordinanza del Ministero della Salute, valida dal 6 novembre e per un iniziale periodo di 15 giorni, attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e allegata di seguito, riconosce come zone “arancioni” i territori di Puglia e Sicilia, mentre la zona “rossa” comprende i territori di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria.

Di seguito si riportano le misure del nuovo DPCM in base alla zona di applicazione.

Misure di contenimento di carattere nazionale (applicabili nelle Zone Gialle)

Nelle Regioni (o nelle parti delle stesse) non interessate dalle restrizioni aggiuntive di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, si applicano le misure di contenimento di carattere nazionale previste dall’art. 1 e dagli articoli 4 e seguenti.

In merito alle disposizioni di maggior interesse per le Aziende associate, si confermano, rispetto al DPCM previgente:

  • l’obbligo di fare uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso ed in quelli all’aperto in cui non sia possibile garantire una condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (art. 1, comma 1);
  • l’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale minimo di un metro (art. 1, comma 2);
  • l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di prendere contatto con il medico curante in caso di infezione respiratoria con febbre oltre i 37,5° (art. 1, comma 9, lettera a);
  • la sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali in presenza e la “forte raccomandazione” a svolgere in modalità a distanza le riunioni private (art. 1, comma 9, lettera o);
  • l’obbligo, in tutte le attività produttive industriali (e commerciali), di rispettare i contenuti del Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 nonché del Protocollo di pari data per il settore edile e di quello del precedente 20 marzo per il settore Trasporto/Logistica (art. 4);
  • la “raccomandazione” ai datori di lavoro privati di differenziare gli orari di ingresso del personale e la “forte raccomandazione” agli stessi di fare ricorso allo smart working (art. 5 commi 5 e 6);
  • il rispetto delle regole di ingresso e transito nel territorio nazionale da Paese estero (articoli 6, 7 e 8).

Il nuovo DPCM ha invece introdotto:

  • il divieto di spostarsi su tutto il territorio nazionale dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (vedere Allegato Modulo Autodichiarazione), con la “forte raccomandazione” a tutte le persone fisiche, per l’intero arco della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3);
  • il ricorso alla didattica digitale integrata, nella misura del 100%, nelle Scuole secondarie di secondo grado, ferme restando la possibilità di svolgere in presenza l’attività laboratoriale e la frequenza in presenza degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali (art. 1, comma 9, lettera s)4;
  • lo svolgimento esclusivamente con modalità a distanza dei corsi di formazione pubblici e privati, ferma restando la possibilità di svolgere in presenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 9, lettera s);
  • la limitazione alla percentuale massima del 50% del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato (art. 1, comma 9, lettera mm).

Restrizioni aggiuntive applicabili nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zone Arancioni)

Le Regioni (o le parti delle stesse) a cui si possono applicare le restrizioni aggiuntive di cui all’art. 2, e che si aggiungono parzialmente a quelle di carattere nazionale di cui sopra, sono quelle corrispondenti, secondo il documento condiviso in sede di Conferenza delle Regioni l’8 ottobre 2020, a uno scenario “di tipo 3”, con un livello di trasmissibilità del coronavirus sostenuto e rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo. In particolare, i valori di Rt regionali sono compresi tra 1,25 e 1,5).

Le restrizioni previste sono:

  • il divieto di qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dalle aree interessate, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e con salvaguardia degli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza (nei limiti in cui la stessa sia consentita) o per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché dei transiti in zona “arancione” necessari per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti dal DPCM;
  • il divieto di qualsiasi spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune (vedere Allegato Modulo Autodichiarazione);
  • la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (con alcune eccezioni, quali le mense ed il catering continuativo su base contrattuale e la ristorazione con asporto, permessa fino alle ore 21).

Suggeriamo, nel caso di “comprovate esigenze lavorative”, di compilare e consegnare ai dipendenti l’Allegato Modulo Azienda al fine di certificare lo spostamento del lavoratore.

Come già accennato, i territori appartenenti alla “zona arancione” (Puglia e Sicilia) sono indicati nell’ordinanza del Ministro della Salute e sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con la possibilità di rivedere la classificazione in caso di permanenza, per 14 giorni, nello scenario di rischio inferiore.

Sempre con ordinanza del Ministero della Salute potrà essere prevista per le zone “arancioni”, in base all’effettivo rischio di contagio accertato in specifiche parti del territorio, l’esenzione dall’applicazione delle restrizioni aggiuntive.

Restrizioni aggiuntive applicabili nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zone Rosse)

Le Regioni (o le parti delle stesse) a cui si possono applicare le restrizioni aggiuntive citate all’art. 3, sempre parzialmente sovrapposte a quelle sopracitate di carattere nazionale, si collocano in uno scenario “di tipo 4”, con un tasso non controllato di trasmissibilità del virus, con criticità nella tenuta del sistema sanitario anche nel breve periodo. In questo caso i valori di Rt regionali superano 1,5.

Le restrizioni previste prevedono:

  • il divieto di qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dalle aree suddette e all’interno delle stesse, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e con salvaguardia, anche in questo caso, degli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza o per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nonché dei transiti in zona “rossa” necessari per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti dal DPCM (vedere Allegato Modulo Autodichiarazione).
  • la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con riferimento sia agli esercizi commerciali di vicinato che alla media e grande distribuzione, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicati nell’Allegato 23 del DPCM;
  • la chiusura dei mercati, salvo che per la vendita di soli generi alimentari;
  • la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, con le stesse eccezioni previste per le zone “arancioni”;
  • lo svolgimento esclusivamente a distanza della didattica digitale integrata anche nel secondo e terzo anno di frequenza della Scuola secondaria di primo grado;
  • la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari nelle Università;
  • la limitazione della presenza fisica sul luogo di lavoro del personale della Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso suggeriamo di compilare e consegnare ai dipendenti l’Allegato Modulo Azienda al fine di certificare lo spostamento per “comprovate esigenze lavorative”.

Per quanto riguarda i territori compresi nella cosiddetta “zona rossa” (che per ora è composta da Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria), l’efficacia delle ordinanze ministeriali prevede il medesimo periodo minimo della “zona arancione”, sempre con la possibilità di assegnare una classificazione più favorevole in caso di permanenza per 14 giorni in uno scenario di rischio inferiore. In base al rischio epidemiologico accertato in specifiche parti dell’area territoriale, è attuabile l’esenzione dalle restrizioni aggiuntive.

 

Scarica i seguenti allegati:

 DPCM 3 Novembre 2020

 Ordinanza del Ministero della Salute 4 Novembre 2020

 Infografica Zone Gialle, Arancioni e Rosse

 Modulo Autodichiarazione

 Modulo Azienda

 

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