Lavoro agile: nuove disposizioni in materia di smart working

Lavoro agile: nuove disposizioni in materia di smart working

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 142 del decreto Aiuti-bis, il Governo opera un repentino cambio di rotta in tema di Lavoro Agile, ripristinando, con tutta sorpresa, la previgente disciplina emergenziale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 25 bis, dal 22/09 e fino al 31/12/2022, i datori di lavoro del settore privato potranno disporre che l’attività sia svolta in modalità agile anche in assenza dell’accordo individuale con il dipendente, accordo di regola richiesto dall’art. 19 Legge 81/2017, risultando sufficiente il mero invio delle comunicazioni al Ministero del Lavoro in modalità semplificata, come avvenuto in questo ultimo biennio.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23 bis, viene ripristinato il regime di tutele destinato ai lavoratori fragili e ai genitori di figli under 14.

Di conseguenza, i genitori dipendenti con figli under 14 avranno la possibilità di ricorrere al lavoro agile fino al 31 dicembre, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o un genitore non lavoratore.

I lavoratori fragili, invece, svolgeranno «di norma la prestazione lavorativa in modalità agile», eventualmente con l’assegnazione a una mansione differente o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

Ricordiamo che rientra nella condizione di “fragile” il lavoratore che:

  • Ha il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • È affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221) e in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Inoltre, potranno accedere al regime di lavoro agile, anche con assegnazione a mansione differente laddove compatibile i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio Covid, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

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