Smart working dopo il 30 giugno: cosa succede?

Smart working dopo il 30 giugno: cosa succede?

ll 22 giugno il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro, prorogando il diritto allo smart working per specifiche categorie di lavoratori.

Smart working per lavoratori fragili e genitori di under 14

Nel settore privato, è dunque prevista la proroga al 31 dicembre del diritto al lavoro agile per:

  • i genitori di minori di 14 anni, purché lo smart working sia compatibile con la natura della prestazione e l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non svolga attività lavorativa;
  • i lavoratori che, su accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, rientrino nella categoria dei soggetti fragili (in età avanzata o affetti da patologie croniche o da stati di immunodepressione congenita o acquisita), in quanto maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19.

il diritto al lavoro agile, in entrambi i casi, è riconosciuto purché tale modalità di lavoro sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.

Lavoratori “super fragili”

È invece prorogato al 30 settembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori pubblici e privati indicati come “super fragili”, e cioè affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, secondo quanto contenuto dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

In questo caso, il diritto è riconosciuto anche in assenza della compatibilità delle mansioni con il lavoro agile: la Legge di Bilancio 2023, all’art.1, comma 306, prevede infatti che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione in modalità agile «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento».

La norma, tuttavia, non considera la possibilità che non esistano mansioni alternative che il lavoratore possa svolgere in smart working. Dunque, se per i genitori di figli minori di 14 anni e per i lavoratori fragili il datore di lavoro è autorizzato a negare l’accesso al lavoro agile ove non sussista la compatibilità delle mansioni, per i soggetti super fragili la situazione è al momento meno chiara.

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