Decreto Riaperture: smart working e tutele per i lavoratori fragili

Decreto Riaperture: smart working e tutele per i lavoratori fragili

Il Decreto Riaperture convertito nella Legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 maggio 2022. Il testo è stato emendato in più punti e prevede delle importanti novità in materia di smart working e tutele per i lavoratori fragili.

Nello specifico:

Smart working

Viene prorogata fino al 31 agosto la procedura semplificata per il ricorso allo smart working, per i lavoratori del settore privato.

Vengono pertanto differiti al 31 agosto i termini entro i quali adeguarsi alla normativa ordinaria, non sussistendo – fino a tale data – la necessità di stipulare i c.d. Accordi di lavoro agile, previsti dalla Legge 81/2017.

Come di consueto, si fa presente che lo Studio rimane a disposizione per l’eventuale invio dei nominativi dei lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione in modalità agile.        

Lavoratori fragili

Esclusivamente per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto Interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica Amministrazione) del 4 febbraio 2022, viene prorogata fino al 30 giugno la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile.

Qualora le mansioni espletate dal lavoratore fragile fossero incompatibili con l’attività da remoto, sarà facoltà del datore di lavoro adibirlo a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Se, invece, qualsiasi attività lavorativa risulti incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di assenza dal servizio sarà equiparato al ricovero ospedaliero.

Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da visur SARS-CoV-2

Sono prorogate fino al 31 luglio le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Sarà vigente, pertanto, il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità “agile”, se compatibile con le caratteristiche della prestazione, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, svolta in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Lavoratori con figli disabili

È prorogato fino al 30 giugno il diritto dei lavoratori dipendenti privati con figli in condizione di disabilità grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) di ricorrere al lavoro agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non debba essere necessariamente svolta in presenza.

Lavoratori con figli minori di 14 anni

È ripristinato fino al 31 luglio il diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità “agile”, se compatibile con le caratteristiche della prestazione, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

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