Whistleblowing: adeguamento entro il 17 dicembre per le aziende fino a 249 dipendenti

Whistleblowing: adeguamento entro il 17 dicembre per le aziende fino a 249 dipendenti

Come già segnalato nell’articolo relativo alla pubblicazione delle Linee Guida Anac per il Whistleblowing, in recepimento della Direttiva UE 2019/1937, dal 17 dicembre 2023 sarà obbligatorio aver istituito un canale di segnalazione interna per tutti gli enti privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati compresa tra i 50 e i 249 dipendenti; per le aziende con più di 249 dipendenti, invece, la scadenza era stabilita al 15 luglio 2023.

Il sistema di segnalazione Whistleblowing

L’obbligo consiste nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli l’identità del segnalatore e i suoi dati personali. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software dotati di sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.

Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, i canali di segnalazione dovranno essere gestiti da personale dedicato e appositamente formato o da soggetti esterni autonomi.

Contenuto delle segnalazioni

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni lesivi per l’interesse pubblico o per l’integrità dell’amministrazione pubblica o privata, ad esempio:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Violazione di modelli organizzativi e gestionali previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
  • Illeciti in ambito rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato alla direttiva UE 2019/1937;
  • Atti od omissioni lesivi per gli interessi finanziari dell’UE o riguardanti il mercato interno;
  • Violazioni non ancora commesse, ma ritenute probabili dal segnalante, sulla base di elementi concreti.

Sanzione

La mancata istituzione di un canale di segnalazione per il Whistleblowing adeguato può comportare una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

Analoga sanzione sarà applicabile nelle seguenti ipotesi:

  • Mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni o adozione di procedure non conformi al D.Lgs. n.24/2023;
  • Mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Comportamenti ritorsivi;
  • Ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • Violazione dell’obbligo di riservatezza per quanto riguarda l’identità del segnalante.

La piattaforma Whistleblowing di Studio Miazzo

Studio Miazzo, nell’ottica di offrire alle imprese un canale idoneo e in linea con la Direttiva, ha istituito una piattaforma Whistleblowing altamente personalizzabile, sia per quanto riguarda il layout (con un’interfaccia grafica completa di colori e logo aziendale) che per la possibilità, su richiesta, di introdurre delle specifiche voci in un menù a discesa, così da rendere più fruibile e agevole lo strumento ai whistleblowers.

La piattaforma può essere integrata, inoltre, con un canale di segnalazione vocale, per agevolare le aziende nell’attuazione delle linee guida dell’ANAC: queste ultime, infatti, stabiliscono che il whistleblower debba avere la possibilità di effettuare la segnalazione anche in forma orale, tramite linea telefonica, mediante incontro diretto o con sistemi di messaggistica vocale.

Grazie a questa piattaforma le aziende potranno disporre di un portale sicuro, in cui l’anonimato e la tutela dei dati dei segnalatori saranno garantiti dallo Studio stesso, evitando di incorrere nelle onerose sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa.

La tua azienda non ha ancora un canale di segnalazione interna? Scrivici e scopri le nostre soluzioni!

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